Art. 27.
(Obblighi inerenti all'autorizzazione
e ai controlli).

      1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 4 e dalle altre disposizioni di legge o di

 

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regolamento, i titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 26, comma 1, devono:

          a) annotare nel registro di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), gli elementi essenziali dell'incarico ricevuto, la durata dell'investigazione o dell'incarico e le altre indicazioni prescritte dal regolamento di attuazione della presente legge;

          b) osservare gli obblighi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d);

          c) comunicare, a richiesta degli interessati, l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarli e osservare le altre disposizioni vigenti per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

      2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettere b) e c), devono essere adempiuti anche dai titolari delle autorizzazioni di cui all'articolo 26, comma 5.
      3. Le informazioni e le notizie raccolte relative alle attività di cui all'articolo 26, comma 3, lettere b) e c), possono essere trattate nei limiti e per le finalità dell'incarico ricevuto. Al termine dello stesso incarico, la relativa documentazione deve essere consegnata al committente. Possono essere conservati i dati e i documenti necessari per finalità tributarie o fiscali o per altri specifici obblighi di legge, nei limiti ed entro gli specifici termini stabiliti dal codice di deontologia e di buona condotta previsto dall'articolo 135 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
      4. Della violazione degli obblighi di cui al comma 1, lettera c), e di quelli di cui al comma 3 è data notizia al Garante per la protezione dei dati personali, con le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.
      5. I titolari delle autorizzazioni di cui all'articolo 26 sono altresì tenuti a prestare la loro opera a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza.
      6. Il servizio degli istituti di cui al presente capo e dei collaboratori investigativi è sottoposto alla vigilanza e ai controlli di cui all'articolo 4.

 

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